1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani all'estero, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo, di coordinamento e di controllo su tutte le politiche concernenti i cittadini italiani residenti all'estero, in particolare sull'attuazione dei diritti civili e politici, al fine di pervenire ad un'equa e non discriminatoria parità di trattamento rispetto ai cittadini residenti sul territorio nazionale.
2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) verifica lo stato della legislazione concernente il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. A tal fine propone, sulla base delle vigenti norme costituzionali, iniziative legislative concernenti le modalità del voto all'estero volte a migliorarne l'effettività e a garantirne la segretezza;
b) verifica lo stato di attuazione della legislazione nazionale nelle materie concernenti gli italiani all'estero, assicurando un intervento coordinato tra Parlamento, regioni e pubbliche amministrazioni;
c) verifica il livello di informazione e di aggiornamento conseguito dal servizio pubblico televisivo nei confronti delle collettività italiane all'estero affinché queste mantengano i legami culturali con il Paese di origine, nonché il livello di informazione e di aggiornamento conseguito dal servizio pubblico televisivo nei confronti degli italiani residenti in Italia sui temi concernenti le collettività all'estero;
d) vigila sulla valorizzazione del ruolo dell'imprenditoria italiana all'estero, al fine di promuoverne lo spirito associativo e creare una banca dati di interscambio informativo;
e) prende contatto con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, al fine di sviluppare l'impostazione dei problemi di comune interesse di politica estera, culturale, sociale ed economico tra l'Italia e i Paesi dove vi è una significativa presenza di nostri connazionali, realizzando sinergie con le istituzioni che promuovono all'estero l'italianità e il «made in Italy», quali gli istituti di cultura, le associazioni combattentistiche e d'arma, la società «Dante Alighieri», le testate giornalistiche, le radio e le televisioni private, RAI International, i patronati, nel quadro di una politica di internazionalizzazione e di italianità;
f) propone le iniziative volte al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare;
g) vigila sulla concreta attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali relative agli italiani nel mondo, in particolare nelle materie del diritto del lavoro, della legislazione sociale e previdenziale;
h) valuta le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero.
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
1. La Commissione, allo scopo di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, può decidere di effettuare
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.