PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e finalità).

      1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani all'estero, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo, di coordinamento e di controllo su tutte le politiche concernenti i cittadini italiani residenti all'estero, in particolare sull'attuazione dei diritti civili e politici, al fine di pervenire ad un'equa e non discriminatoria parità di trattamento rispetto ai cittadini residenti sul territorio nazionale.
      2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

          a) verifica lo stato della legislazione concernente il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. A tal fine propone, sulla base delle vigenti norme costituzionali, iniziative legislative concernenti le modalità del voto all'estero volte a migliorarne l'effettività e a garantirne la segretezza;

          b) verifica lo stato di attuazione della legislazione nazionale nelle materie concernenti gli italiani all'estero, assicurando un intervento coordinato tra Parlamento, regioni e pubbliche amministrazioni;

          c) verifica il livello di informazione e di aggiornamento conseguito dal servizio pubblico televisivo nei confronti delle collettività italiane all'estero affinché queste mantengano i legami culturali con il Paese di origine, nonché il livello di informazione e di aggiornamento conseguito dal servizio pubblico televisivo nei confronti degli italiani residenti in Italia sui temi concernenti le collettività all'estero;

 

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          d) vigila sulla valorizzazione del ruolo dell'imprenditoria italiana all'estero, al fine di promuoverne lo spirito associativo e creare una banca dati di interscambio informativo;

          e) prende contatto con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, al fine di sviluppare l'impostazione dei problemi di comune interesse di politica estera, culturale, sociale ed economico tra l'Italia e i Paesi dove vi è una significativa presenza di nostri connazionali, realizzando sinergie con le istituzioni che promuovono all'estero l'italianità e il «made in Italy», quali gli istituti di cultura, le associazioni combattentistiche e d'arma, la società «Dante Alighieri», le testate giornalistiche, le radio e le televisioni private, RAI International, i patronati, nel quadro di una politica di internazionalizzazione e di italianità;

          f) propone le iniziative volte al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare;

          g) vigila sulla concreta attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali relative agli italiani nel mondo, in particolare nelle materie del diritto del lavoro, della legislazione sociale e previdenziale;

          h) valuta le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero.

Art. 2.
(Composizione e funzionalità).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
      2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie

 

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in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.
      3. Il Presidente della Commissione è nominato, di comune accordo, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
      4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge al suo interno due vicepresidenti e due segretari, con voto limitato ad uno dei membri.
      5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
      6. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.
      7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione acquisisce informazioni, dati e documenti relativi ai risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da altri organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o all'integrazione delle comunità italiane all'estero.
      8. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), la Commissione formula osservazioni e proposte che indichino le possibili modifiche legislative e regolamentari nelle materie di propria competenza.

Art. 3.
(Pubblicità dei lavori).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 4.
(Missioni).

      1. La Commissione, allo scopo di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, può decidere di effettuare

 

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una o più missioni di verifica e di controllo, mediante visite in Paesi in cui la presenza dei connazionali sia particolarmente significativa o ricorrano condizioni di necessità.
      2. Il calendario e le modalità di svolgimento delle missioni sono decisi dal Presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.
      3. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.